Sono importi corrisposti ai lavoratori residenti in Italia, chiamati a svolgere la propria attività all’estero per un tempo determinato ed in via non continuativa.
Detti importi sono incompatibili con l’indennità di trasferta.
Tali assegni e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero sono imponibili nella misura del 50%, a condizione che l’attività all’estero non costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.