Dipendenti della SANITÀ PRIVATA.
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura associativa convenzionata/accreditata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che s’impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
- concessione di aspettativa non retribuita per infermità per l’intera durata del ricovero presso strutture specializzate;
- concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
- riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto.
Dipendenti con contratto AGIDAE
Su richiesta del dipendente con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, può essere concessa aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell’Istituto.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
Dipendenti con contratto AIAS-AVIS.
Su richiesta del dipendente può essere concessa, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% delle dipendenti e del totale dei dipendenti in organico.
La lavoratrice ed il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto potrà essere sostituita/o.
Dipendenti con contratto ANASTE e COOPERATIVE SOCIALI.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi e/o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell’Istituzione.
La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio é considerato dimissionario. L’Istituzione, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni.
Dipendenti con contratto MISERICORDIE.
In caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può richiedere i permessi di norma non inferiori a un mese e non superiori a sei mesi.
Purchè siano garantite le esigenze di servizio, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto di mantenimento al posto di lavoro, al fine di partecipare a corsi di qualificazione, di aggiornamento e di specializzazione professionali, attinenti al servizio.
Dipendenti con contratto UNEBA.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne facciano richiesta può essere concessa, per gravi e comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale.
Dipendenti con contratto VALDESI.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo da 1 mese ad un massimo di 12 mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell’ente.
La lavoratrice o il lavoratore che non si presenti alla scadenza del periodo di aspettativa per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L’ente, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice o il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 giorni.
Dipendenti con contratto FEDERAMBIENTE-FISE ASSOAMBIENTE.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 8.3.00 n. 53, ai lavoratori che scelgano di adottare o avere in affidamento bambini e abbiano bisogno di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia che all’estero, le aziende- per i casi in cui i lavoratori non possano fruire di specifiche agevolazioni ai sensi della legislazione vigente – riconosceranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, periodi di aspettativa non retribuita fino a 1 anno, dietro presentazione della documentazione del competente giudice dei minori. Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro s’intende sospeso a tutti gli effetti, senza decorrenza della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano l’urgenza di assistere il coniuge o un parente entro il 2° grado affetto da AIDS, che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche, l’azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative, concederà:
- aspettativa non retribuita per la durata della terapia e comunque per un periodo non superiore a 3 anni;
- permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 8 mesi.
Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro s’intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
Dipendenti con contratto ASSOMBIENTE.
Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare permessi, per giustificati motivi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. In occasione della nascita di un figlio è riconosciuto al lavoratore un giorno di permesso retribuito.
Al dipendente che ne faccia richiesta, l’azienda potrà riconoscere un periodo di aspettativa per motivi privati fino a un massimo di 180 giorni calendariali, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ai fini di alcun istituto.